Con l'ordinanza del 2 ottobre 2020 (VISUALIZZABILE E SCARICABILE DA QUI), il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha previsto alcune «Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell’ambito del trasporto scolastico».
In particolare, nel testo di legge quanto segue: «a decorrere dal 3 ottobre 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale ovvero per i soggetti che interagiscono con i predetti»; «possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie».